Contributo del Comitato unitario delle isole linguistiche storiche
germaniche in Italia /

Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln
in Italien

per il 

Comitato Consultivo del Consiglio d’Europa sulla Convenzionequadro
per la protezione delle minoranze nazionali V Ciclo di monitoraggio

Audizione (telematica) in Roma, 18 novembre 2021

(trasmesso al CoE, Segretariato della Convenzione quadro, all’indirizzo michael.guet@coe.int )

Presentato da Anna Maria Trenti Kaufman,
Coordinatore del Comitato unitario (in carica dal 30.10.2021)
Riferimenti del Comitato unitario:

sede:
c/o Centro Documentazione Luserna
Via Trento/Stradù, 6 - I-38040 Luserna/Lusérn (TN)
mail:
info@isolelinguistiche.it
info@sprachinseln.it
siti web :
www.isolelinguistiche.it
www.sprachinseln.it
www.deutschesprachinseln.de

sito bilingue italiano/tedesco
Nel sito sono contenuti tutti gli elementi di rilevanza (dalle normative nazionali e regionali
alle risoluzioni europee, dalle azioni svolte alle pubblicazioni realizzate sino al 2020) e
viene progressivamente implementato con gli elementi forniti dalle singole comunità
linguistiche in relazione alle specifiche attività di ciascuna.
I contenuti del sito costituiscono anche elemento rilevante, e di prospettiva, in riferimento
ai contenuti dell’art. 18, comma 2, della Convenzione-quadro (cooperazione
transfrontaliera).
telefoni/mail utili :
Coordinatore : +39 339 50 00 274 (mail kaufman@libero.it )
Rappresentante speciale: (Luis Thomas Prader) +39 348 71 30 506
(mail luisthomas.prader@rolmail.net )

(EL/ISAL/2021/1)

La ristrettezza dei tempi consentiti nella svoltasi web-audizione, non senza qualche difficoltà di collegamento, hanno consigliato di far seguire un documento scritto, ad integrazione delle già trasmesse informazioni.

In apertura il Comitato unitario rende un vivo ringraziamento al Segretariato della Convenzione quadro, per avere d’iniziativa richiesto informazioni (per il Comitato a Luis Thomas Prader) sulla situazione dei membri della minoranza linguistica germanica in Italia nell’ambito del 5° ciclo di monitoraggio sull’attuazione della Convenzione quadro per la
tutela delle minoranze nazionali da parte dell’Italia.

1. SOMMARIO ESECUTIVO
(Auspicio del Comitato)

2. IL COMITATO UNITARIO DELLE ISOLE LINGUISTICHE STORICHE GERMANICHE
(Caratteristiche del Comitato e sua attività)

3. IL V RAPPORTO DELL’ITALIA (2019)
(Osservazioni al Rapporto nazionale in richiamo agli artt. 11 e 12-14 della Convenzione
quadro)

4. ADDENDUM
(sulla non intervenuta ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie)

1. SOMMARIO ESECUTIVO
     Le minoranze germaniche storiche (L. 482/1999, art. 2), isolatamente intese e comunque nell’insieme, ricadono nella definizione di “minoranze numericamente meno rappresentative”. La stessa collocazione periferica (prevalentemente montana) rispetto ai territori regionali di riferimento; la loro distribuzione/dispersione praticamente sull’interno
arco alpino italiano e in più regioni - parte delle quali con (differenziate) autonomie speciali, parte delle quali c.d. ordinarie (i.e. senza speciali autonomie) - comporta per oggettiva ragione di numeri una sostanzialmente inesistente rappresentatività in organi locali e/o regionali con valenza politica. E men che meno una rappresentanza, se non
estremamente indiretta, al livello parlamentare. E, financo, la difficoltà di essere ascoltate a livello centrale.
     Le singole Regioni hanno fatto tutto ciò che potevano, in favore delle stesse, anche con contribuzioni alle associazioni (e di ciò va reso grande merito), ma sempre nei limiti dei poteri loro conferiti dallo Stato centrale. Ma ciò non basta.
     Per le ragioni analiticamente esposte nel punto 3, il Comitato unitario auspica che il Comitato consultivo del Consiglio d’Europa voglia invitare il Governo Italiano, se del caso nella sua collegialità, ad adottare quelle indispensabili misure di politica amministrativa di rilevanza strategica, di sua esclusiva spettanza. Il Governo ha i pieni poteri per adottarle, non potendosi ritenere che la Legge 482/1999 abbia lasciato indeterminati (e/o indeterminabili) aspetti di fondamentale rilevanza per l’effettiva - cogente e proiettata al futuro - completa ed efficace attuazione della legge stessa.
     Il Comitato unitario non ritiene perseguibile la revisione/modificazione della Legge 482/1999, né ritiene al presente necessaria la modificazione del Regolamento attuativo, bensì richiede di essi la completa attuazione, in una prospettiva non oltre rinviabile.
     In ordine alla raccomandazione di cui all’ultimo punto della Risoluzione CM/RES/CMN(2017)4 di “rivedere le procedure di nomina di rappresentanti delle minoranze nazionali nel Comitato tecnico per l’attuazione della legge 482/99”, ciò è
direttamente attuabile mediante decreto del Ministro per gli Affari regionali (art. 12 Regolamento di attuazione). La compresenza nello stesso di un rappresentante delle minoranze germaniche storiche (come per un periodo avvenuto) è certamente auspicata. 

2. IL COMITATO UNITARIO DELLE ISOLE LINGUISTICHE STORICHE GERMANICHE

     Il “Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia / Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien” a cui partecipano i rappresentanti di vari gruppi germanofoni delle regioni della Valle d’Aosta, del Piemonte, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento, è stato costituito nel 2002 in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 482/99.
     Il Comitato unitario si pone quale entità di rappresentanza della società civile (della cui particolare specie – comunità linguistiche germaniche - il Comitato unitario è espressione di rete, così come localmente sono espressioni della società civile le singole comunità linguistiche) “i cui membri sono legati da una comune cultura, da somiglianza se non comunanza di costumi, modi di pensare, di sentire e di agire, accompagnata da un sentimento d’appartenenza forte e condiviso” e pertanto, quale ‘organizzazione tetto’ si è posto:

a) quale primo orientamento/obiettivo a carattere generale: valorizzare ed esternalizzare il suo ruolo di Comitato di coordinamento e proposta ex L. 489/99, interagente praticamente in tutte le regioni dell’arco alpino italiano;

b) quale esigenza di carattere specifico, trasversale e condivisa: evidenziare la necessità di interventi di natura economica (o corrispondenti) volti a favorire il mantenimento delle minoranze linguistiche nei luoghi di origine nell’ambito di una più generale politica a sostegno della montagna. Ci si richiama – in quanto questione quanto mai attuale e cogente – all’ordine del giorno a suo tempo accolto dal Governo dell’epoca (v. Senato della Repubblica, seduta 24.11.1999 sul disegno di legge poi divenuto L. 482/99) concernente la necessità di interventi di natura economica volti a favorire il mantenimento delle minoranze linguistiche nei luoghi di origine.

     Come esposto nella Seconda Opinione sull’Italia adottata dal Comitato Consultivo il 24 febbraio 2005 [ACFC/OP/II(2005)003] in riferimento all’articolo 5 della Convenzione-Quadro “Condizioni che permettono agli appartenenti a minoranze di conservare e sviluppare la propria cultura” [punto 65], un organismo di tale tipo (il Comitato unitario è ivi espressamente citato) a condizione di godere di ampio sostegno da parte delle autorità interessate.

     Il Comitato unitario ha nel tempo conseguito apprezzato sostegno diretto, su progetti, da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sűdtirol ed indiretto apprezzato sostegno (tramite le organizzazioni delle minoranze e sempre su progetti) da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, della Regione Piemonte, della Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento. E, inoltre, della Fondazione Cassa di Risparmio/Stiftung Sparkasse di Bolzano/Bozen.

     Il Comitato unitario è stato ascoltato dal Comitato consultivo del Consiglio d’Europa nell’audizione del 1 luglio 2015 in Roma, relativa al IV Ciclo di monitoraggio sull’attuazione della Convenzione quadro, depositando il documento titolato “Contributo del Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia - IV Ciclo di
monitoraggio”.

     Dall’ottobre 2015 (e per un triennio) il Comitato unitario è stato (dal Coordinatore) rappresentato nel "Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche", previsto dal Regolamento della legge n. 482/99 (Dpr. n. 345 del 2 maggio 2001, art. 12).

     Il Comitato unitario nel 2017 ha curato la diffusione via mail alle Comunità associate della 4° Opinione del Comitato consultivo sull’attuazione della Convenzione quadro da parte dell’Italia. Conformemente alla sollecitazione (IV Opinione, Processo di monitoraggio, par. 2) volta a promuovere un processo globale e trasparente.

     Il Comunicato unitario, a giugno 2017, successivamente ad incontro in Roma con l’Autorità politica, allora responsabile del Ministero per gli affari regionali e come sollecitato, aveva inoltrato alla Presidenza del Consiglio di Ministri/Dipartimento per gli affari regionali, auspicio/proposta inerente: a) il settore dell’Istruzione (artt. 2, 5 e 6 L.
482/99) in riferimento ai docenti in servizio ed ai futuri docenti in formazione presso le università; b) il settore Enti locali (artt. 9 e 15 L. 482/99) per far vivere nelle rispettive comunità la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche e storiche; c) per il finanziamento straordinario di progetto, rivolto in unicum agli Enti locali ‘delimitati’, di un
corso di qualificazione da tenersi presso una singola Università disponibile, finalizzato a consentire l’acquisizione da parte degli ‘esperti esterni’ dagli stessi individuati, e parimenti del personale dipendente interessato/interessabile, di qualificazione delle competenze linguistiche, con conseguente certificazione.

     Il Comitato unitario ha partecipato al Convegno (Roma, novembre 2017) organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con titolo “La diversità linguistica in Italia: un patrimonio europeo”. Qualificato “Evento riattivante la Conferenza delle Minoranze linguistiche, Regioni ed Enti locali già costituita nel 2001 con il compito di dare maggiore visibilità e una rispondenza più adeguata alle esigenze di tutela delle minoranze stesse, monitorare lo stato delle singole minoranze linguistiche ed effettuare una analisi sull’applicazione della Legge 15 dicembre 1999 n. 482, a 18 anni dall’entrata in
vigore”. Fattore comune degli interventi dei rappresentanti delle minoranze - di tutte le minoranze - è stata la criticità del ‘Settore educazione’, sia in termini attuali sia in prospettiva.

     Il Comitato unitario ha pubblicato nel 2017, sul proprio sito, la Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/RES/CMN(2017)4 (tradotta in italiano), quindi diffusa via mail alle Comunità aderenti.

     Il Comitato unitario nel 2019, ha curato la traduzione (non ufficiale) in lingua italiana del Quinto rapporto presentato dall’Italia (in lingua inglese) al Consiglio d’Europa sull’attuazione della Convenzione quadro, diffondendolo alle Comunità associate nell’Assemblea ordinaria 2019, in quell’anno tenutasi in Gressoney (Valle d’Aosta).

     Il Comitato unitario, nel 2020, ha pubblicato sul proprio sito, la “Convenzione di Faro” (Convezione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società), ratificata dall’Italia con Legge 1 ottobre 2020, n. 133. Le Comunità minoritarie germaniche storiche si riconoscono nelle definizioni di cui all’art. 2, della Convenzione, in
quanto sia ‘Eredità culturale’, sia ‘Comunità di eredità’.

     A fine 2021 il Comitato unitario sta operando, d’intesa con le Comunità aderenti, per la pubblicazione nel 2022 (20° anno di operatività) di un volume (in lingua italiana e in lingua tedesca) con il quale intende non solo ricordare lo spirito che ne ha caratterizzato la nascita ma anche porre in luce gli eventi che hanno favorito la crescita di consapevolezza
del diritto ad esistere ed a difendere le proprie origini e le diversità linguistiche, quale patrimonio di grande valore.

3. IL V RAPPORTO DELL’ITALIA (2019) – OSSERVAZIONI DEL COMITATO UNITARIO OSSERVAZIONE GENERALE

     Pur apprezzando gli sforzi compiuti (ed in particolare il sostegno accordato da varie Regioni alle attività delle Amministrazioni locali ed alle attività delle Associazioni delle minoranze e la responsabilizzata ed attenta operatività del Dipartimento per gli Affari regionali e per le autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) il bilancio
complessivo di attuazione della L. 482/99 [La L. 38/01 costituisce caso a sé stante, con una consistente ed autonoma linea di finanziamento, aggiuntiva alla L. 482/99] è da ritenersi positivo solo in parte.

Quinto Rapporto nazionale
II - Misure adottate per le questioni fondamentali richiedenti un'azione immediata come identificate nel quarto ciclo di monitoraggio

Nel V Rapporto è rappresentato che “come indicato, tra le priorità evidenziate, vi è l'urgente necessità di rafforzare la protezione delle minoranze numericamente minori rispetto alle minoranze più grandi che godono di maggiore protezione.
Nella situazione attuale caratterizzata dalla revisione in corso della protezione e delle garanzie delle comunità minoritarie, e tenendo conto anche del dibattito in corso sulla necessità di aggiornare le disposizioni della legge n. 482/99 dopo 20 anni dalla sua approvazione, le prefetture - in collaborazione con le autorità locali, hanno condotto
un'indagine di monitoraggio sull'attuazione della citata legge su tutto il territorio nazionale”.

Nelle ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE STORICHE E
LINGUISTICHE IN ITALIA, INCLUSE MINORANZE MENO NUMEROSE

     Nel ‘Monitoraggio’ non compare il Friuli Venezia Giulia, ove sei comunità minoritarie germaniche storiche in comuni delimitati a norma di legge [Sappada/Pladen; Sauris/Zahre; Timau/Tischelwang nel Comune di Paluzza; i tre Comuni della
Valcanale/Kanaltal (Malborghetto/Malborgeth; Pontebba/Pontafel; Tarvisio/Tarvis)] sono
vive, attive e vitali.

     Una indiretta conferma della tale esistenza è data dall’Allegato 4 al Rapporto nazionale (nota della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Ministero dell’Interno) contenente solo dati finanziari (inclusi quelli per la minoranza linguistica tedesca), con la rappresentazione che “In relazione alle criticità indicate dal Comitato dei Ministri nella risoluzione CM/ResCMN (2017), non vi sono particolari rilievi in merito".

III) Ulteriori misure adottate per migliorare l’attuazione della Convenzione quadro
ARTICOLO 11 DELLA CONVENZIONE QUADRO

     Nel Rapporto nazionale veniva fatto rinvio all'art. 11 del precedente Rapporto, nonché alla seconda parte del presente documento (Minoranze Linguistiche Storiche).
     Nei Commenti dello Stato italiano al Terzo Rapporto del Comitato consultivo veniva testualmente rappresentato:
“E’ in fase di attuazione il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 2 febbraio 2009 che garantisce una rappresentazione univoca dei caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini presenti nel nome e nel cognome dei cittadini italiani da parte di tutte le amministrazioni dello Stato, per le quali si è proceduto all’adeguamento del software d'anagrafe. Per effetto di ciò, i cittadini di lingua slovena possono richiedere la carta d’identità bilingue in italiano e sloveno con i segni diacritici.”

     I cittadini di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia residenti nei Comuni della Valcanale, tali Malborghetto/Malborgeth; Pontebba/Pontafel; Tarvisio/Tarvis, segnalano difficoltà ad ottenere la Carta d’identità elettronica bilingue italiano-tedesco, esigenza particolarmente rilevante e sentita nei rapporti transfrontalieri.

     Essi sono a conoscenza che per le carte di identità (cartacee) bilingui italiano-ladino era stato adottato il Decreto Ministero Interno 12.11.2009 e che per le carte di identità bilingui italiano-sloveno, italiano-francese e italiano-tedesco era stato adottato il Decreto Ministero Interno 12.12.2011 (ambo con richiamo alla L. 482/1999), aventi tutti a monte
lo Statuto speciale di autonomia (Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta) ovvero (per i cittadini sloveni) la L. 38/2001, applicabile a tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia con presenza di comunità slovena (Val Canale inclusa).

     Evidenziano, peraltro, che nella citata Legge 38/2001 "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia", all’art. 5 “(Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale)” è disposto che: “Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei princìpi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato”.

     Nella seduta n. 238, dd. 9.07.2020, del Senato della Repubblica, il sig. Ministro dell’Interno, in riposta ad interrogazione, ha rappresentato che – superate tutte le problematiche tecniche intercorse negli anni 2015-2019 - sin dal maggio 2020 è stato avviato il rilascio (nella Provincia autonoma di Bolzano) della carta d’identità elettronica bilingue italo-tedesca. Cui seguirà impulso alla progettualità per il rilascio della carta d’identità con traduzione delle lingua ladina. “Nel doveroso rispetto della normativa vigente, che si ispira al riconoscimento e alla tutela delle minoranze linguistiche quale principio fondamentale della nostra Carta costituzionale”. 

     Onde vedere concretamente integrata in favore della minoranza germanofona della Valcanale quella particolare forma di tutela garantita dall’art. 5 della Legge 38/2001 – e per evitare forme di discriminazione tra minoranze - aventi kin-state - insediate nella medesima zona e in buoni rapporti tra di loro – si auspica che il Comitato consultivo voglia sensibilizzare il Governo italiano, e per esso il Ministero dell’Interno, a far dotare i tre Comuni della Val Canale (già dotati del software per la lingua slovena) del software per la lingua tedesca. Senza alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio dello Stato, in quanto software già messo a punto, e positivamente sperimentato.


ARTICOLI da 12 a 14 DELLA CONVENZIONE-QUADRO
Istruzione, formazione degli insegnanti e accesso ai testi scolastici (art. 12)
Istruzione in lingua minoritaria (diritto di apprendimento) (art. 14)
Breve premessa

     La legge 482/1999 conferisce un ruolo preminente alla scuola [al cui vertice è il Ministero della pubblica istruzione] e affida ad essa il compito di valorizzare il ricco mosaico di lingue, di offrire opportunità formative sempre più ampie, garantendo il diritto degli appartenenti a tali minoranze ad apprendere la propria lingua materna.

     Fattore comune degli interventi, nel contesto del Convegno 2017 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la criticità del ‘Settore educazione’, sia in termini attuali sia in prospettiva. Ciò considerato che lo Stato, laddove direttamente competente1, non assicura idoneamente, o non è apparso sin qui in grado di idoneamente assicurare, i
presupposti per, in fine e al livello decentrato, erogare strutturalmente l'insegnamento nella/della lingua madre, risultante il mezzo più efficace per apprendere e conferente ostensibile dignità, retroagente sulle famiglie, alla lingua minoritaria.

     Le conclusioni dell’intervento del rappresentante del Ministero Istruzione, Università e ricerca (MIUR) al Convegno 2017, nel presupposto che “Il vero problema non è dunque introdurre l’insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole, quanto individuare docenti in possesso di una specifica formazione che permetta loro di insegnare”, erano state: “Si tratta di problemi aperti che devono essere affrontati in modo complessivo tenendo a riferimento le diverse implicazioni e che richiedono un’attenta valutazione sia dal punto di vista tecnico che politico”.

Nel Quinto Rapporto:
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO DELLE LINGUE DI MINORANZA A SCUOLA
Raccomandazione del Consiglio d'Europa per un'azione immediata:
Fornire finanziamenti adeguati per l'insegnamento delle lingue nazionali e minoritarie e assicurare una fornitura adeguata di insegnanti e libri di testo qualificati; prestare particolare attenzione ai bisogni delle persone appartenenti alle minoranze numericamente più piccole.
Riferimento agli articoli 12 e 14 della Convenzione quadro

     La Legge 107 del 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per la riorganizzazione delle disposizioni legislative esistenti".
     È importante sottolineare che anche se la legge 107 del 2015 non contiene norme specifiche sulle lingue minoritarie2, essa peraltro fissa alcune disposizioni che costituiscono importanti opportunità per l'insegnamento delle lingue delle minoranze.
     La legge prevede un rafforzamento dell'autonomia scolastica, finalizzata al rafforzamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, e individua tra gli obiettivi formativi "la valorizzazione e la valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua italiana e in inglese e altre lingue dell'Unione Europea, anche attraverso l'uso della metodologia “Content Language Integrated Learning methodology (CLIL)".
     Ogni istituzione educativa [leggesi]…può definire il numero di insegnanti necessari per rafforzare l'offerta formativa….e quindi può utilizzare gli insegnanti in possesso di specifiche competenze linguistiche….dovrebbe definire nel proprio piano triennale di offerta educativa alcune attività che rispondano alle esigenze culturali, sociali ed economiche del contesto locale, utilizzando quegli insegnanti che hanno specifiche competenze linguistiche minoritarie……(e/o) che possiedono ulteriori competenze nella specifica lingua minoritaria acquisita attraverso corsi universitari o altri corsi di formazione.

1 Il Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo” ha
mantenuto in capo allo Stato centrale le c.d. norme di carattere generale (anche riferitamente al
settore dell’istruzione). Le normative statali in tema Istruzione (dal reclutamento alle
assegnazioni) si applicano (quindi anche quanto all’insegnamento delle/nelle lingue
minoritarie) alle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (a quelle site al di fuori della
Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, della Provincia autonoma di Trento e della Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste), greche (per le popolazioni slovene valgono le particolari disposizioni
della L. 38/2001) e croate e di quelle parlanti il francese (per quelle site al di fuori della Valle
d’Aosta), il franco-provenzale, il friulano, il ladino (per quelle site al di fuori delle Province
autonome di Bolzano/Bozen e di Trento), l'occitano e il sardo.

2 La legge 107/2015 non contiene riferimento alcuno alla legge 482/1999.

     Quanto al Reclutamento degli insegnanti il Rapporto riproduce integralmente quanto già affermato nel Convegno 2017, secondo cui:
“Se si esclude il caso degli insegnanti delle scuole in cui lo sloveno è la lingua di
insegnamento, per il quale è prevista una specifica classe di concorso, non vi sono classi di
concorso per l’insegnamento delle lingue minoritarie a causa del gran numero di lingue, delle
varianti linguistiche di ciascuna minoranza salvaguardata e della loro diversa diffusione sul
territorio italiano.

     Quindi, gli insegnanti che insegnano la lingua minoritaria nelle scuole situate in luoghi protetti dalla Legge 482 del 1999 sono insegnanti, professionalmente qualificati per insegnare nelle scuole pre-primarie o primarie o nelle discipline specifiche delle scuole secondarie, che possiedono ulteriori competenze nella specifica lingua minoritaria acquisita attraverso corsi universitari o altri corsi di formazione, ovvero certificazioni aggiuntive alla qualifica professionale acquisita per ciascun livello scolastico attraverso la formazione continua.”

Osservazioni
     Il focus della legge 482/1999 per quanto relativo all’istruzione [propriamente: in ordine a quanto necessario per la efficiente ed efficace decentrata erogazione (articolo 4) del servizio volto ad assicurare il rispetto dei diritti di cui all’art. 2] risiede nell’articolo
5, sviluppato su due commi (il primo dei quali articolato su due ben distinti periodi), in esso disponendosi:
- comma 1 (primo periodo): attribuzione al Ministro della Pubblica Istruzione della competenza alla indicazione, mediante propri decreti, dei criteri generali per l’attuazione delle misure contenute nell’articolo 4 (‘Scuola’) della Legge, che al
secondo comma prevede l’utilizzo di insegnanti qualificati.;
- comma 1 (secondo periodo): attribuzione al Ministro della Pubblica Istruzione della facoltà di promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta.
     L’art. 6 definisce il ruolo dell’Università nei rapporti con la ‘politica linguistica’:
«[...] le università delle regioni interessate, nell’ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamento di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l’istituzione di corsi di lingua e di cultura delle lingue di cui all’art. 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno della finalità della presente legge».
Senza però costi aggiuntivi per lo Stato.

     E’ circostanza oggettiva che i “criteri generali” di cui all’art. 5 della legge (ove essi non si intendano riduttivamente limitati ai soli aspetti pedagogici inerenti il curriculo scolastico) letti in necessario raccordo con l’art. 6 della legge e con l’articolo 3 del Regolamento attuativo) non sono stati mai “indicati”. I rapporti/commenti nazionali (Quinto rapporto incluso) hanno sempre confermato che, relativamente all’art. 5 della L. 482/99, quanto ha avuto realmente attuazione è stato [solamente] il sostegno alle istituzioni scolastiche per la promozione e realizzazione di progetti nazionali e locali nel
campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica. In (solo parziale) attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge stessa.
      Dal che la constatazione che - a ventidue anni dalla L. 482/99 - viene ancora a mancare una formazione impartita, certificata e riconosciuta dallo Stato [la cui competenza in tema di personale docente scolastico è piena ed assoluta, salvo per le regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Trentino Alto Adige/Sűdtirol e relative Province autonome] degli insegnanti nelle e delle lingue minoritarie (germaniche) storiche, siano essi muniti di laurea o di essa (ove ancora in servizio, ma temporalmente certo per poco) sprovvisti.
     E’ rimasto totalmente inattuato quanto previsto dall’art. 3 “Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze” del Regolamento di attuazione della legge 482/99, raccordantesi all’art. 6 della legge, secondo il quale: “Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università … in sede di coordinamento ministeriale, definiscono annualmente un quadro formativo di riferimento…; nell'ambito di tale quadro di riferimento le istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge”.
     Il tale mancato ‘coordinamento’ – il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell’università sono stati da tempo unificati nel MIUR – è comunque e per gli effetti perdurato. Ed è pertanto mancato il ‘quadro formativo di riferimento’, entro il quale le istituzioni universitarie avrebbero potuto operare.

CONSIDERAZIONI
     E’ forte preoccupazione del Comitato, e tramite esso di tutte le minoranze germaniche storiche site al di fuori della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di vedere positivamente garantito nel tempo (anche con il reclutamento e l’assegnazione alle pertinenti scuole di insegnanti qualificati) l’apprendimento della lingua minoritaria germanica e dell’inerente cultura. Ex lege 482/99 da assicurarsi “in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali”.
     E’ di tutta evidenza che sia “le attente valutazioni in sede tecnica e politica” enunciate nel 2017, sia la - nel Quinto Rapporto (2019) - enunciata “revisione in corso della protezione e delle garanzie delle comunità minoritarie, tenendo conto anche del dibattito in corso sulla necessità di aggiornare le disposizioni della legge n. 482/99 dopo 20 anni dalla sua approvazione”, non hanno avuto concreto seguito alcuno.
     Un richiamo importante in termini di contezza complessiva L’annunciato (nel Quinto rapporto) “Seminario nazionale lingue di minoranza a scuola” si è tenuto il 3-4 ottobre 2019 in Val di Fassa (TN) per iniziativa del Ministero dell’Istruzione; gli atti sono stati pubblicati a giugno 2021 e si assumono noti al Comitato consultivo.
     Il Comitato unitario condivide pienamente, e fa proprio, l’intervento del Consigliere del Dipartimento per gli Affari regionali e per le Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (dott. Saverio Lo Russo) – avente perfettamente
colto il nodo del problema (circolare-bloccato) irrisolto - nella parte ove è stata evidenziata la circostanza oggettiva “del costante pensionamento dei docenti di ruolo appartenenti alle minoranze tutelate, che, su base volontaria, hanno sinora assicurato l’insegnamento” e “Occorre far fronte, pertanto, nell’immediato, a questo problema, prevedendo l’introduzione, nell’ordinamento, di una classe di concorso per l’insegnamento delle lingue ammesse a tutela.       

L’introduzione della predetta classe di concorso attribuirebbe ai docenti un titolo giuridico di riconoscimento della propria
professionalità e garantirebbe, per il futuro, la prosecuzione dell’insegnamento nelle scuole”.

Condivide, altresì, l’intervento conclusivo del Dirigente tecnico e referente nazionale per le minoranze linguistiche del Ministero dell’Istruzione (dott. Daniela Marrocchi), nella parte in cui evidenziasi “E’ emersa l’esigenza di una governance
complessiva che dia organicità a tutti i livelli di intervento (non solo nell’ambito dell’istruzione) come supporto strategico alle specificità culturali locali, definendo un livello sistemico generale con una regia statale. Sul piano dell’insegnamento delle lingue di minoranza è stato sottolineato come è possibile avvalersi dell’autonomia scolastica per
valorizzare le diversità culturali e territoriali entro una cornice definita a livello nazionale”.

Evidenza

La giuridica qualificazione degli insegnanti (e vieppiù le modalità di qualificazione degli stessi – rilevanti sia in sede di formazione e di reclutamento, sia, e successivamente, in sede/ai fini di assegnazione alle specifiche scuole) in assenza di un quadro regolatorio generale promanante dalla Autorità (statale) competente (vedi nota 1) ad ‘indicarlo’, non può e soprattutto non deve essere lasciato alle libere volontà e disponibilità del singolo insegnante, se ancora in servizio. Ovvero a spontanee iniziative della singola Regione [nel caso la Regione Friuli Venezia Giulia, e da essa, unicamente per la lingua friulana) comunque esterne all’Amministrazione scolastica statale. Lo sloveno resta (ivi) caso a parte (L. 38/2001 e Decreti ministeriali attuativi nel settore istruzione)].

Un precedente nell’ordinamento positivo La Provincia autonoma di Trento, in riferimento alle varianti germaniche cimbra e mochena (tutelate dalla L. 482/1999), con il Decreto del Presidente della Provincia 1/108-leg dd. 21.01.2008 ha adottato il “Regolamento per l’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche formative e provinciali’ (art. 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”, rilevante, anche, ai fini dell’assegnazione di personale insegnante con precedenza assoluta nei comuni mocheni e cimbri..

Il precedente non è minimamente estensibile e quindi adottabile da parte delle Regioni Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia (per la lingua friulana e per le lingue germaniche stante che, a tale Regione, né lo Statuto di autonomia né le norme di attuazione, conferiscono in materia istruzione competenze equivalenti a quelle del Trentino Alto Adige/Südtirol, ulteriormente regolabili con legge regionale) vigendo integralmente per i tali ambiti territoriali la normativa generale statale in materia di istruzione (vedi ancora la nota 1).

Conclusioni
     Il Comitato è a perfetta conoscenza che si versa in aspetti della materia che richiedono determinazioni unitarie e quindi non rientranti nelle autonome responsabilità delle singole istituzioni scolastiche ed anche tali da dover essere conformate a circostanze e possibilità non facilmente regolabili in concreto secondo generali e stabili previsioni
legislative.
     Lo Stato italiano, peraltro, non necessita – quanto alla Scuola e per le minoranze linguistiche storiche - di ulteriori leggi, di statuti speciali e/o di norme di attuazione, in quanto già dispone della Legge 482/1999 e del relativo Regolamento di attuazione.
     Stante il che l’unica fonte normativa nell’ordinamento positivo rinvenibile è quella dalla legge (art. 5, L. 482/99) affidata al Ministro, unico organo dotato di legittimazione al compimento di scelte governative di politica amministrativa di settore o comunque all’adozione di “atti di alta amministrazione”. Nel complessivo contesto della legge stessa.

4. ADDENDUM
     Sulla (non ancora avvenuta) ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie 
In sede di discussione parlamentare della L. 482/1999 (XIII Legislatura 1996-2001), era stato approvato un ordine del giorno, accolto dal Governo, impegnante lo stesso alla ratifica della Carta.
     Il Consiglio dei Ministri, a marzo 2012, aveva approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Carta. Il disegno di legge governativo è decaduto, non essendo stato convertito in legge nel termine della XVI legislatura (2008-2013).
     Nella XVII legislatura (2013-2018), il disegno di legge è stato (ri)presentato nell’aprile 2013 per iniziativa parlamentare (sei disegni di legge). La fine della legislatura non ha consentito la prosecuzione dell’esame del provvedimento.
     Il 21 ottobre 2020 (XVIII legislatura), nelle Commissioni congiunte Affari costituzionali ed Esteri del Senato della Repubblica, è iniziato l’esame dei quattro disegni di legge proposti, tutti di iniziativa parlamentare; ivi è stato dato mandato ai relatori di stilare una lista delle possibili personalità da ascoltare e di redigere il testo base della ratifica.

Alla data attuale, l’esame è ancora pendente.