"Iniziative per la promozione dell'integrazione Europea & Disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale"

DPRA No. 12/L di 19.07.1995 e Legge locale No. 4 di 26.04.1997

Art. 1

Finalità della legge
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 1)

1. La Regione, in coordinamento con le iniziative assunte dalle Province autonome di Trento e Bolzano in base a proprie leggi, nell'ambito delle proprie competenze statutarie delle quali è componente essenziale il principio di tutela delle comunità linguistiche tedesca e ladina, attua, promuove e sostiene iniziative intese a favorire l'integrazione politica europea.

Art. 2

Ambito di applicazione della legge
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 2;
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 2;
L.R. 26 aprile 1997 n.4, art. 1)

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

a)  partecipa ad organismi e associazioni costituiti tra le Regioni, le Province autonome ed i Comuni relativamente all'attività delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa;
b)  promuove e favorisce la diffusione delle tematiche dell'integrazione europea;
c)  promuove la collaborazione interregionale transfrontaliera;
d)  promuove iniziative dirette alla valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche; sostiene, eventualmente con la propria adesione, le associazioni e gli istituti che si occupano di tali tematiche purché perseguite con metodo democratico e con obiettivi di solidarietà tra i popoli europei, in particolare con riferimento alle minoranze tedesca, ladina,mochena e cimbra;
e)  può conferire finanziamenti alle Province autonome su progetti dalle stesse presentati alla Giunta regionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative ai sensi dell'articolo 1;
f)  può conferire finanziamenti ai Comuni e alle forme collaborative intercomunali di cui alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 in cui hanno sede le minoranze linguistiche su progetti dagli stessi presentati alla Giunta regionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative ai sensi della lettera d);
g)  predispone proposte e attua iniziative per il potenziamento e lo sviluppo dell'Accordo preferenziale Trentino-Alto Adige, Tirolo, Vorarlberg, con particolare attenzione agli obiettivi della Convenzione quadro di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera e del relativo Accordo italo-austriaco di attuazione;
h)  favorisce le attività di studio, di ricerca, di scambi, di esperienze, di informazione e di divulgazione, volte a promuovere l'unità europea;
i)   può aderire ad organismi che perseguono finalità europeistiche o che mirino alla cooperazione interregionale e transfrontaliera;
j)   sostiene finanziariamente la realizzazione di strutture e impianti tecnici ivi compresi gli acquisti di beni, funzionali all'attuazione di iniziative promosse da enti, istituti ed associazioni, al fine di valorizzare le minoranze etniche e di diffondere, anche attraverso la documentazione storica, l'amicizia, l'integrazione e la pace tra i popoli, con particolare riguardo alla diffusione di programmi radiotelevisivi, in lingua italiana, tedesca e ladina, nelle Regioni dell'"Accordino" Trentino-Alto Adige - Tirolo - Vorarlberg e alla diffusione di programmi atti a favorire l'integrazione politica e l'identità culturale europea;
l)   sviluppa, in particolare, attività ed iniziative tese a rafforzare ed approfondire la collaborazione ed il buon vicinato tra le regioni e popolazioni dell'arco alpino;
m) contribuisce, nelle sedi in cui è rappresentata, a promuovere rispetto, tutela e valorizzazione, nel quadro europeo, anche delle lingue e culture meno diffuse e della loro particolarità, affinché si conservi un'Europa della molteplicità;
n)  favorisce le iniziative intese al consolidamento, tra i giovani, dell'identità culturale europea;
o)  favorisce il gemellaggio dei Comuni od altri enti locali con quelli dei paesi membri della Comunità europea e del Consiglio d'Europa;
p)  stabilisce rapporti con le organizzazioni europeiste e le associazioni che rappresentano i gruppi etnici e le minoranze linguistiche d'Europa, escluse quelle che si ispirano a ideologie e correnti di pensiero neonaziste, neofasciste o razziste.

2. Gli interventi riferiti alle lettere d) ed i) del comma 1 possono riguardare il sostegno di specifiche iniziative e le spese di funzionamento di enti ed associazioni.

Art. 3

Rapporto annuale sulle iniziative
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 3;
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 3;
L.R. 6 dicembre 2005 n. 9, art. 2 comma 1)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale entro il 31 marzo una relazione consuntiva sull’attività di integrazione europea svolta nell’anno antecedente, facendo riferimento al relativo programma annuale.

Art. 4

Abrogato
(Art. 2 comma 2. L.R. 6 dicembre 2005 n. 9)

Art. 5

Realizzazione delle iniziative
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 6;
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, artt. 9 e 10)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, attuate direttamente dalla Regione, la Giunta regionale è autorizzata a disporre diretti finanziamenti mediante apposito stanziamento del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere finanziamenti ad iniziative rientranti in quelle indicate nell'articolo 2, attuate da Comuni, da altri enti pubblici o da enti e associazioni che perseguono le finalità di cui all'articolo 1.
3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 2.
4. I soggetti, la cui attività sia stata sostenuta con i finanziamenti di cui al comma 2, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale idonea documentazione delle attività svolte, anche al fine dell'eventuale divulgazione dei risultati conseguiti.

Art. 6

Procedure amministrative
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 7;
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, artt. 5, 9 e 10)

1. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti ai sensi dell'articolo 5 devono essere presentate dai soggetti interessati entro le date che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione. Le domande, da presentare alla Presidenza della Giunta regionale, devono essere corredate da:

a)  per la prima istanza, copia autentica dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto, se trattasi di soggetti pubblici diversi dagli enti locali e di soggetti privati;
b)  dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta ed in programma;
c)  previsione delle spese da sostenere per lo svolgimento delle iniziative che si richiede di finanziare.

2. La liquidazione del finanziamentoviene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale ad iniziativa realizzata e dopo l'accertamento della regolarità della documentazione prodotta.

Art. 7

Concessione di anticipi
(L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 6;
L.R. 6 dicembre 2005 n. 9, art. 3 comma 1)

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere erogati anticipi nella misura massima del 90 per cento del finanziamento concesso.
2. Nel caso in cui venga riscontrato che la somma erogata a titolo di anticipo risulti superiore a quella spettante sulla base della documentazione prodotta per la liquidazione definitiva del finanziamento, si procede al recupero dell'importo non dovuto, ricorrendo eventualmente alla riscossione coattiva prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8

Concorso finanziario delle Comunità Europee e del Consiglio d'Europa
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 9)

1. Per l'attuazione diretta delle iniziative di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può utilizzare l'eventuale concorso finanziario disposto dai competenti organi delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa.
2. A tal fine viene istituito apposito capitolo del bilancio di previsione dell'entrata con la seguente denominazione: "Assegnazione da parte delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa per il conseguimento delle finalità della legge regionale: «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea»".

Art. 9

Svolgimento di particolari attività
(L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 7;
L.R. 26 aprile 1997 n.4, art. 2)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare annualmente in appositi capitoli di parte corrente del­lo stato di previsione della spesa i fondi necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:

a)  organizzazione e partecipazione a convegni, con­gressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pub­bliche che abbiano particolare importanza per la Regione. La Regione può altresì compartecipare o concedere patrocinio finanziario ad enti ed associazioni per la realizzazione delle suddette attività, previa emanazione di appositi criteri da approvare con deliberazione della Giunta regionale;
b)  interventi per indagini, studi, rilevazioni e pubblicazione di riviste, nonché per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie e di altre opere di interesse regionale;
c)  adesione ad organizzazioni e ad enti economici e culturali;
d)  erogazione di sussidi per l'organizzazione, in am­bito regionale, di mostre e manifestazioni artistiche, nonché di premi per l'incoraggiamento di artisti meritevoli;
e)  attribuzione di contributi per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione, nonché premi e sussidi per studi ed opere concernenti argomenti regionali;
f)  interventi a favore di enti, associazioni e comitati per l'incremento di attività di interesse per la regione, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pubbliche.

2. Per le iniziative di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, con apposito regolamento di esecuzione saranno dettate le norme per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici ivi previsti, nonché le altre modalità per l'attribuzione dei benefici stessi.

Art. 10

Norma finanziaria
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 10;
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 11;
L.R. 26 aprile 1997 n. 4 art.3)

Omissis (*)

Art. 11

Testo unificato
(L.R. 26 aprile 1997 n. 4, art. 4)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme contenute nella presente legge con le norme contenute nel testo unificato, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 1995, n. 12/L.

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*Lo stanziamento viene determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.